Ministero dell'Istruzione e del Merito

Seguici su:

Collegio docenti

Descrizione

Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituzione scolastica ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto. In particolare, cura la programmazione dell’azione educativa anche per adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Con l’autonomia scolastica del 1999 le competenze del collegio dei docenti si sono ampliate (articolo 7 del  Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche; Decreto del Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, in particolare articoli 3, 4 e 5).

Cosa fa

È il più importante tra gli organi collegiali della scuola, responsabile dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del consiglio di circolo o di istituto.

Al collegio dei docenti competono:

– l’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.);

– le deliberazioni su: programmazione educativa; adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare; iniziative per il sostegno di alunni disabili e stranieri; innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell’organizzazione scolastica; piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;

– la scansione temporale ai fini della valutazione degli alunni;
– l’adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe e la scelta dei sussidi didattici;
– la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica;
– le proposte per la formazione delle classi, assegnazione dei docenti e orario di lezioni;
– i pareri su iniziative per l’educazione alla salute e contro le tossicodipendenze;
– l’elezione dei propri rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
– l’elezione dei docenti che compongono il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti;
– l’identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.T.O.F.

Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, in servizio nel circolo o nell’istituto, ed è presieduto dal capo di istituto. Funge da segretario un docente designato dal dirigente.

Il collegio dei docenti si riunisce in forma unitaria con tutti i docenti dell’istituto per i compiti sopracitati ma si può riunire in collegi specifici per ogni ordine di scuola per gli aspetti specifici di ogni tipo di scuola per cui nel nostro istituto è istituito:

– il collegio docenti della scuola secondaria;

– il collegio docenti della scuola primaria;

– il collegio docenti della scuola dell’infanzia.

Composizione

Secondo quando indicato dall’art. 7 del testo unico del 1994 il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto, è presieduto dal dirigente scolastico.

Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno. Nelle ipotesi di più istituti o scuole d’istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti.

Anche se non espresso nell’art. 7 fanno parte del collegio anche i docenti di religione cattolica con gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri docenti.

Contatti

Skip to content